Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Legge di Bilancio 2021”; D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”.
La Finanziaria 2021 apporta molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110% con un conseguente ampliamento dell’ambito di applicazione.
DATA SOSTENIMENTO SPESE AGEVOLABILI E RATEAZIONE DETRAZIONE
Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che:
- la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30/06/2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5);
- per gli interventi eseguiti da condomini e persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) nel caso in cui al 30/06/2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022;
INTERVENTI AGEVOLABILI
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati al massimo su 2 unità immobiliari. Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Anche con riferimento a tali interventi è previsto che la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che:
- la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30/06/2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31/12/2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022;
- la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- € 2.000 per edifici unifamiliari/unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 1.500 per edifici plurifamiliari/condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;
- € 1.200 per edifici plurifamiliari/condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine; considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI AGEVOLABILI
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:
- un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva:
- impianto per l’approvvigionamento idrico;
- impianto per il gas;
- impianto per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla lett. a) comma 1 art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.
PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%
Con l’inserimento del nuovo comma 14-bis all’art. 119 è disposto che nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.