Stabilito il tasso di interesse legale per il 2021

Art. 1284, comma 1, c. c.

Decreti Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020 e 18 dicembre 2020

Il Codice Civile stabilisce che il Ministro dell’Economia può modificare annualmente, attraverso un proprio decreto, il tasso di interesse legale sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e tenuto conto del tasso di inflazione. Il provvedimento deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente.

Per il 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il tasso di interesse legale allo 0,01%. Rispetto al 2020 il saggio si è ridotto, infatti per lo scorso anno la sua misura era dello 0,05%.

Le modifiche del tasso di interesse legale hanno effetto:

  • sulla regolazione dei rapporti debitore-creditore;
  • sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio;
  • sull’istituto del ravvedimento.

REGOLAZIONE RAPPORTI DEBITORE-CREDITORE

Le variazioni del tasso di interesse legale hanno effetti su una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali: obbligazioni pecuniarie, contrato di mandato, contratto di mutuo e conto corrente.

La modifica del saggio interessa anche le locazioni immobiliari, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.

Invece, per calcolare gli interessi “automatici” su crediti riferiti a operazioni di natura commerciale aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi va utilizzato come base il tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE e maggiorato di 8 punti percentuali. Non sono quindi determinati con riferimento alla misura dell’interesse legale.

DETERMINAZIONE USUFRUTTO VITALIZIO

Il tasso di interesse legale incide anche sulla determinazione del valore dell’usufrutto vitalizio e di conseguenza su quello della nuda proprietà. Infatti, il primo di questi valori si ottiene moltiplicando il valore totale della proprietà per il tasso di interesse legale e per un coefficiente pubblicato annualmente dal MEF in seguito alla modifica del tasso legale. Il coefficiente applicabile varia in base all’età dell’usufruttuario.

Invece, la nuda proprietà si calcola come differenza tra il valore totale della proprietà e il valore dell’usufrutto.

Il 18 dicembre 2020 il MEF ha pubblicato tramite decreto i nuovi coefficienti utilizzabili per il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio.

RAVVEDIMENTO

La modifica del tasso di interesse legale influisce anche sul costo del ravvedimento, utilizzato per regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi. Tale costo nel 2021 sarà inferiore rispetto al 2020 vista la diminuzione del tasso legale.

Tuttavia, se le violazioni sono state commesse nel 2020 gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e quindi nella misura dello 0,05% fino al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal 1° gennaio 2021.

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