D.P.R. del 26/10/1972 n. 633; DM 23 Gennaio 2015.
Lo split payment (scissione dei pagamenti) disposto dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 e disciplinato dal DM 23/01/2015 prevede il versamento diretto dell’IVA all’Erario da parte del cliente.
Recentemente l’autorizzazione UE concessa all’Italia per l’applicazione di questo meccanismo è stata prorogata fino al 30/06/2023 (decisione Consiglio dell’Unione europea 24 luglio 2020 n. 1105).
Si ricorda che lo split payment, dal 15/07/2018, non è applicabile ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73.
Con la modifica del comma 1-bis del citato art. 17-ter a decorrere dall’01/01/2018, lo split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti, inseriti negli appositi elenchi stilati dal MEF:
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha recentemente pubblicato gli elenchi per l’anno 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Gli elenchi sono disponibili al presente sito del Dipartimento delle Finanze , aggiornati al 20 ottobre 2020.
Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all’applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.