Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).
Entro il termine del prossimo 30 settembre 2020 sarà quindi possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro nell’anno 2019.
Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).
Ambito soggettivo
Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l’imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.
Ambito oggettivo
Rientrano tra le operazioni che danno diritto al rimborso l’acquisto e l’importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero e in generale:
Rimborso da parte di Stato estero
L’istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L’Agenzia delle entrate ricevuta l’istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento.
Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.
In presenza di cause ostative l’ufficio dell’Agenzia delle entrate non inoltrerà l’istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.