Rendicontazione del 5 per mille

Ministero del Lavoro, nota n. 3142 del 4 marzo 2021. 

RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE

Tutti i soggetti che hanno ricevuto il 5 per mille sono tenuti a redigere, entro 12 mesi dalla data di percezione, un rendiconto e una relazione illustrativa. I percettori di questo contributo sono, infatti, tenuti a dimostrare in modo chiaro e dettagliato l’impiego delle somme percepite redigendo un apposito documento chiamato “rendiconto”. 

Gli enti che hanno percepito importi inferiori a 20.000 euro sono obbligati a redigere il rendiconto e di conservare tutta la documentazione per un periodo di 10 anni. Su richiesta dell’Amministrazione pubblica gli stessi enti sono tenuti a trasmettere il rendiconto la relazione illustrativa e l’eventuale documentazione aggiuntiva, pena il recupero delle somme percepite. Gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere il rendiconto all’amministrazione di riferimento (Ministero del Lavoro). Il documento deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione del rendiconto.

Nel corso del 2020 le associazioni e gli altri enti non profit si sono visti erogare le somme del 5 per mille relative alle annualità 2018 e 2019. Questo al fine di tentare di arginare le conseguenze negative legate all’emergenza Covid.

Nonostante le somme siano state percepite nello stesso anno, è obbligatorio predisporre due rendiconti separati: uno per il 2018 e uno per il 2019. Il superamento della soglia dei 20.000 euro, superata la quale scatta l’obbligo di invio del rendiconto al Ministero del Lavoro, deve essere valutato in relazione al 5 per mille della singola annualità. Se per esempio, un ente ha percepito 13.000 euro per il 2018 e 11.000 per il 2019, l’ente non deve trasmettere il rendiconto al Ministero.

La nota ministeriale di marzo 2021 ha confermato la possibilità di accantonare le somme relative ai 5 per mille 2018 e 2019 che risultino ancora da spendere alla data di redazione del rendiconto. 

Qualora un soggetto decida di accantonare le somme deve redigere un apposito rendiconto. Esistono quindi due tipologie di rendiconto, entrambe messe a disposizione sul sito del Ministero del lavoro: 

  • rendiconto generale, redatto per l’importo del 5 per mille utilizzato dall’ente;
  • rendiconto relativo alle somme accantonate.

Gli enti percettori dovranno comunque spendere tutte le somme accantonate e redigere il relativo modello di rendiconto generale entro 24 mesi dalla data di percezione del contributo.


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