Commi da 125 a 129, legge 4 agosto 2017, n. 124.
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. "Decreto Crescita" convertito L. 28/06/ 2019 n. 58).
Circolare del Ministero del Lavoro, n.2 dell’11 gennaio 2019.
OBBLIGO DI TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ONLUS
La legge ha introdotto per le associazioni, le fondazioni e le Onlus alcuni obblighi informativi e di trasparenza relativamente ai contributi pubblici percepiti dalle stesse.
In particolare, questi enti devono pubblicare nei propri siti internet o portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi pubblici percepiti nell’anno solare precedente.
L’obbligo scatta quando l’ammontare delle sovvenzioni, dei sussidi, dei vantaggi, dei contributi o degli aiuti, in denaro o in natura sia pari o superiori a 10.000 euro. Questo tipo di aiuti non deve avere natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
La Circolare ministeriale del 2019 ha chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. Inoltre, rientrano in questo conteggio solamente le somme che siano state effettivamente incassate nel corso dell’anno precedente e non quelle che siano state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora percepite dall’organizzazione.
Rientrano nei contributi ricevuti da "pubblicare" anche le somme derivanti dal 5 per mille.
Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e comprensibile. Per ogni agevolazione ricevuta devono essere riportate le seguenti informazioni:
Queste informazioni devono essere pubblicate sul proprio sito internet. Qualora l’organizzazione sia sprovvista di sito internet, la normativa prevede la possibilità di pubblicare le informazioni sulla propria pagina Facebook. Solo le imprese, e le cooperative sociali, devono pubblicare le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
L’inosservanza di questi obblighi di trasparenza comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro). Oltre all'obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse.
Trascorsi 90 giorni dal termine 30 giugno, qualora non si sia provveduto alla pubblicazione delle informazioni richieste, la sanzione applicata prevede la restituzione integrale delle somme ricevute.