Nuovo Credito d’Imposta per Investimenti in beni “Industria 4.0”

Con la legge di Bilancio 2020, precisamente nell’art.1, commi da 184 a 197, Legge n.160/2019; il super e iper ammortamento sono stati sostituiti dal nuovo credito d’imposta dedicato a chi effettua investimenti in beni strumentali nuovi, generici o Industria 4.0, destinati a strutture produttive site all’interno del territorio dello stato.

In particolare, per quanto riguarda i beni Impresa 4.0, la Finanziaria riconosce un credito d’imposta fino al 40% per beni strumentali materiali nuovi differenziato a seconda del costo sostenuto e per gli immateriali nuovi dove il credito è pari al 15% del costo.

Requisito essenziale al fine della fruizione del credito è l’interconnessione dei beni con il sistema aziendale che si verifica se il bene è identificato univocamente e scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni. 

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta:

  •  a tutte le categorie d’imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione, settore economico di appartenenza e regime di determinazione del reddito. 
  • I contribuenti forfettari sono inclusi nella misura. 

L’agevolazione è subordinata al rispetto da parte dell’impresa delle norme sulla sicurezza del lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori.

Il beneficio non spetta ai soggetti:

  •  destinatari di procedure interdittive
  • che si trovano in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato dove non è assicurata la continuità aziendale.
Ambito oggettivo e temporale

Il credito d’imposta è previsto per i beni acquistati:

  • nell’anno 2020 dal 1/01/2020 al 31/12/2020; 
  • entro il 30/06/2021 a condizione che gli stessi risultino accettati dal venditore e prenotati tramite versamento di una quota di acconto pari al 20% del costo. 

L’acquisizione può avvenire sia a titolo di proprietà che in leasing.

  • I beni materiali oggetto del beneficio sono quelli inclusi nella tabella A della Legge 231/2016, con obbligo di interconnessione. Si tratta di beni strumentali il cui funzionamento è monitorato da sistemi computerizzati o gestito da particolari sensori e azionamenti.

La Tabella A comprende anche quei dispositivi che possono apportare modifiche o miglioramenti tecnologici all’organizzazione produttiva esistente. Sistemi volti ad assicurare la qualità e la sostenibilità e strumenti che permettono maggiore ergonomia e sicurezza del posto di lavoro.

Sono esclusi dal beneficio:

  •  gli investimenti in veicoli di cui all’art.164 comma 1, TUIR; 
  • i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; 
  • fabbricati e costruzioni;
  • le spese in condutture utilizzate dall’industria alimentare per l’imbottigliamento dell’acqua minerale naturale; 
  • i costi sostenuti dalle industrie per la produzione e distribuzione di gas naturale e gli investimenti in impianti di stabilimenti termali;
  • le aziende di trasporti quali ferrovie, tramvie, funivie, ecc. e telecomunicazioni non sono contemplate dall’agevolazione;
  • Per gli investimenti in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0, si possono sostanzialmente riproporre le stesse considerazioni fatte in precedenza.

Per beni immateriali agevolabili si intendono tutti quei software, servizi e sistemi computerizzati di progettazione, comunicazione, condivisione, coordinamento, monitoraggio e controllo utilizzabili nel sistema produttivo aziendale.

Misura e modalità di fruizione del credito

Per i beni materiali, il credito d’imposta è previsto in misura differenziata in base al costo di acquisizione dei beni con un limite massimo di spesa ammissibile di 10 milioni.

Tale credito è utilizzabile tassativamente in compensazione nel mod. F24 in 5 quote annuali di pari importo e a decorrere dall’anno successivo a quello in cui avviene l’interconnessione dei beni agevolati. 


Per quanto riguarda i beni immateriali, invece, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari ad € 700.000.

Anch’esso utilizzabile solo in compensazione con mod. F24 ma in 3 quote annuali di pari importo e a decorrere dall’anno successivo a quello di interconnessione dei beni agevolabili.

Caratteristiche e adempimenti

Il credito non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP e non è rilevante ai fini del rapporto deducibilità interessi passivi con componenti del reddito.

È cumulabile con altre agevolazioni che hanno per oggetto gli stessi costi tenendo conto che il cumulo non può superare il costo sostenuto per il bene stesso.

Il beneficiario del credito, per eventuali controlli futuri e a pena di revoca dell’agevolazione, è tenuto a conservare la documentazione attestante l’avvenuto acquisto e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Preventivi, ordini, fatture, contratti e bonifici bancari devono necessariamente riportare la seguente normativa:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art.1, commi da 184 a 194, Legge n.160/2019”.

Ulteriore adempimento richiesto è la perizia o attestato di conformità del bene che certifichi il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tali per tali per cui è inseribile in tabella A e l’interconnessione con il sistema di gestione aziendale. In particolare, quando il costo del bene è superiore ai 300.000,00 € è obbligatoria una perizia tecnica semplice o attestato di conformità rilasciato da un ingegnere o un ente certificatore accreditato. Per importi inferiori, invece, è sufficiente una dichiarazione da parte del legale rappresentante.

Le imprese che intendono avvalersi dell’agevolazione devono effettuare una comunicazione al MISE.

Sostituzione del bene

Il credito può essere utilizzato anche in caso di sostituzione del bene a condizione che le caratteristiche siano ricomprese nell’allegato A, che avvenga l’interconnessione e che venga opportunamente attestato l’effettivo investimento. 


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