Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13/10/2020, n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, in vigore dal 14/10/2020, di seguito esaminate.
In sede di conversione del c.d. "Decreto Agosto" è stata introdotta una specifica disposizione con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020. In particolare il Legislatore consente di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi al 2020 dei beni materiali / immateriali. Tale possibilità ha effetti solo civilistici, in quanto è garantita la deducibilità fiscale degli stessi sia ai fini IRPEF / IRES che IRAP. A fronte della "sospensione" degli ammortamenti è richiesta l'iscrizione di una riserva indisponibile in sede di destinazione dell'utile d'esercizio. In Nota integrativa devono essere esposte le "ragioni della deroga".
Dovrà essere chiarito se le nuove disposizioni sono applicabili anche alle ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria.
Si rammenta che ai sensi del comma 2 dell’art. 56 DL n. 18/2020:
È confermato che il termine del 30/09/2020 sopra indicato è differito al 31/01/2021.
Per le imprese che alla data del 15/08/2020 risultano:
La sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31/01/2021.
Sono confermate le novità relative al differimento al 30/04/2021 (anziché 30/11/2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA.
È confermata la possibilità di effettuare entro il 30/10/2020, con la maggiorazione dello 0,8%, il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2020, scaduto il 20/07/2020 e 20/08/2020 per i “soggetti ISA” che presentano una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.