Art. 8, co. 1 lettera a
Art. 12-septies del D.L. n. 34/2019
Art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. n. 471/97
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni con l’estero possono essere considerati esportatori abituali qualora si verifichino determinate condizioni. In particolare, per ottenere lo status di esportatore abituale è necessario aver registrato nell’anno solare precedente cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari.
Qualora si verifichino tali condizioni è possibile, previa apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate acquistare beni e servizi ed importare beni nei limiti del plafond disponibile senza il pagamento dell’IVA.
L’obiettivo è quello di evitare che l’esportatore abituale si trovi in una situazione di cronicità del credito IVA.
La disciplina legata allo strumento della dichiarazione di intento è facoltativa. L’esportatore può quindi scegliere se avvalersene oppure continuare a ricevere fatture passive in imponibilità IVA e utilizzare in compensazione l’eventuale credito IVA spettante o richiederne il rimborso.
Lo strumento con il quale l’esportatore abituale comunica la propria situazione ai fornitori è la lettera d’intento.
PROCEDURA
Gli esportatori abituali che intendono avvalersi della possibilità di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate tramite procedura telematica la dichiarazione di intento. L’Agenzia rilascerà un’apposita ricevuta di avvenuta presentazione.
Il fornitore prima di emettere la propria fattura è chiamato a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore all’Agenzia delle Entrate. Per effettuare questa verifica il fornitore dovrà consultare il proprio cassetto fiscale. In particolare la consultazione delle lettere d’intento potrà essere effettuata consultando il proprio cassetto fiscale:
Successivamente il fornitore per emettere la fattura senza applicare l’IVA dovrà indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, non è più sufficiente indicare gli estremi della lettera d’intento.
Dal 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale, non ha più l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Per le fatture elettroniche il fornitore dovrà indicare nel campo relativo alla natura dell’operazione il codice N3.5 (“operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento”).
Se le fatture emesse dal fornitore senza l’applicazione dell’IVA nei confronti dell’esportatore abituale sono superiori ad euro 77,47 dovrà essere applicata l’imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Qualora il fornitore effettui operazioni in regime di non imponibilità IVA senza prima aver verificato l’effettiva presentazione della lettera d’intento da parte dell’esportatore abituale sarà soggetto a sanzioni. Il fornitore, infatti, oltre a dover versare l’IVA subirà una sanzione che può andare dal 100% al 200% dell’imposta.