Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), commi 1122-1123.
Il testo definitivamente approvato della c.d. “Legge di Bilancio 2021” conferma anche per quest’anno la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con un’aliquota pari all’11%.
Tale disposizione rappresenta un beneficio poiché è possibile diminuire la tassazione dovuta nel caso in cui le partecipazioni venissero cedute. Infatti, in assenza di rivalutazione, e successiva vendita delle partecipazioni graverebbe in capo al cedente un’imposta pari al 26% della plusvalenza rilevata.
I soggetti interessati alla disposizione sono coloro che in data 1° gennaio 2021 sono titolari di partecipazioni non quotate. Non vi è alcuna distinzione di sorta nel caso di possesso di partecipazioni qualificate o non.
In particolare, sono interessati:
È possibile effettuare la rivalutazione anche se, successivamente al 1° gennaio 2021, sia stata deliberata l’ammissione alla quotazione delle partecipazioni.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, potrà rideterminare il valore delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021 anche nell’ipotesi in cui abbia già usufruito in precedenza di analoghe disposizioni agevolative.
Per poter procedere alla rivalutazione è necessario che venga redatta da un professionista abilitato una perizia di stima che deve essere asseverata entro il 30 giugno 2021.
Entro tale data deve anche essere versata l’imposta sostitutiva dell’11% o almeno la sua prima rata. Infatti, l’imposta può essere pagata:
ALCUNI ESEMPI
Nel caso in cui il contribuente decidesse di non procedere alla rivalutazione e vendesse la sua partecipazione ad un prezzo di € 50.000, rileverebbe una plusvalenza pari ad € 45.000 (50.000-5.000). Su questa graverebbe un’imposta pari ad € 11.700 (€ 45.000 x 26%).
Si nota quindi come in questo caso per il contribuente la scelta di rivalutare, pagando l’imposta sostitutiva dell’11%, risulterebbe la più conveniente. Ai fini di valutare la convenienza dell’operazione è però importante tenere in considerazione il costo della perizia di stima.
In questo caso il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
Un contribuente doveva versare un’imposta pari ad € 9.000 in seguito alla rivalutazione effettuata su partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2020. Aveva deciso di versarla in tre rate e il 30 giugno 2020 ha quindi versato € 3.000.
In seguito ad una nuova rivalutazione delle stesse partecipazioni effettuata nel 2021, l’imposta dovuta risulta essere di € 15.000. L’imposta da versare sarà quindi di € 12.000 (detraendo da 15.000 i 3000 € già versati). Il contribuente potrà scegliere se versarla in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in tre rate annuali.