La prova della cessione all’esportazione

D.P.R. del 26/10/1972 n. 633; Regolamento (CE) n. 1875 del 18/12/2006; C.M. del 13/02/1997 n. 35.

Le cessioni all’esportazione per le quali è prevista la prova del trasporto / spedizione dei beni al di fuori dell’Unione europea sono quelle previste dall’articolo 8, comma 1, lettera a), b) e b-bis) D.P.R. 633/1972, che – di regola – si considerano non imponibili ai fini Iva se ricorrono i seguenti requisiti:

  • costituzione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene;
  • trasporto / spedizione del bene al di fuori del territorio comunitario a cura o a nome del cedente (articolo 8, comma 1, lettera a), ovvero a cura o a nome del cessionario non residente (articolo 8, comma 1, lettera b). Se l’onere del trasporto ricade sul cessionario non residente ulteriore requisito per beneficiare della non imponibilità è che la merce esca dalla Comunità Economica Europea entro 90 giorni dalla consegna.

A differenza delle cessioni intracomunitarie, anch’esse non imponibili nel Paese del cedente, lo status di soggetto passivo Iva del cessionario non è richiesto, per cui le cessioni all’esportazione mantengono la non imponibilità a prescindere dalla qualifica soggettiva del destinatario del bene (soggetto Iva o “privato consumatore”).

LA PROVA DELL’ESPORTAZIONE DIRETTA

Nell’esportazione diretta, di cui alla lettera a) dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972, i soggetti coinvolti sono il cedente italiano, intestatario della bolletta doganale, ed il cessionario extracomunitario. Con l’entrata in vigore del sistema ECS (Export Control System), introdotto dal Regolamento CE  1875/2006, elemento fondamentale per provare l’esportazione diretta è diventato il DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione) nel quale è riportato il codice MRN (Movement Reference Number).

Il DAE viene rilasciato dalla dogana di partenza allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e scorta la merce durante il trasporto fino alla dogana di uscita dall’Unione europea.

Al momento di uscita della merce dalla comunità europea un messaggio elettronico, inviato dalla dogana di uscita a quella di partenza attraverso il sistema informativo doganale nazionale (AIDA), contiene i c.d. “risultati di uscita”.

È il suddetto messaggio elettronico, che la dogana di uscita invia alla dogana di partenza al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale comunitario (salvo casi giustificati da circostanze particolari), che costituisce la prova dell’avvenuta esportazione.

L’esportatore, successivamente, può verificare l’uscita della merce tramite la consultazione della sezione “Servizi online - Tracciamento di movimenti di esportazione o di transito (MRN)” nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane.

PROVA DELL’ESPORTAZIONE A CURA DEL CESSIONARIO NON RESIDENTE

Nell’esportazione di cui alla lettera b) dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972, i soggetti coinvolti sono il cedente identificato in Italia e il cessionario non residente. Ai fini doganali, quando il cessionario che cura l’esportazione è extracomunitario, la bolletta doganale è intestata al cedente italiano e la relativa procedura doganale deve essere espletata in Italia. 

Generalmente il cedente provvede a mettere a disposizione la merce al proprio cliente presso i propri locali, e tutti gli altri adempimenti sono di competenza del cessionario, compresi quelli della procedura doganale di esportazione.

A livello fiscale, per le cessioni all’esportazione in esame, l’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972 richiede la vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura.

Nonostante l’introduzione del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS, la prova dell’esportazione continua ad essere costituita da un esemplare della fattura munita del timbro apposto dalla dogana di uscita (circolare Assonime 17 marzo 2014, n. 10, § 2).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, il DAE, munito del “visto uscire”, resta in possesso del cessionario non residente che cura l’esportazione, per cui il cedente italiano non sarebbe in grado di dimostrare l’avvenuta esportazione (C.M. 35/1997, § 4).


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