Legge di Stabilità 2013, Art. 1, comma a, lett. d. L. 228/2002; Art. 21 c. 2 lett. b) DPR 633/1972
A partire dal 1° gennaio 2013, la norma ha previsto che la fattura emessa debba contenere “un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Pertanto non è necessario che la numerazione sia progressiva per anno solare, ovvero che riparta per ogni periodo d’imposta con il numero 1; bensì è sufficiente identificare la fattura in modo univoco ed evitare sovrapposizioni con altre fatture emesse dal medesimo soggetto.
Nonostante la volontà di uniformare la disciplina nazionale alla comunitaria, che prevede una progressività senza specificare l’anno solare, rimane ferma la possibilità di ricominciare la numerazione dall’1 all’inizio di ciascun anno. In questo caso l’univocità del documento viene garantita dalla simultanea presenza del numero e della data fattura.
La prima fattura dell’anno può essere allora identificata alternativamente dal numero, ovvero dal numero seguito o preceduto dall’anno, come nell’esempio che segue:
prima fattura del 2021
Questo metodo permette ai verificatori di riscontrare l’eventuale esistenza di buchi nella sequenza, in quanto il “salto” di un numero si noterebbe dalla semplice analisi del registro.