Nell’ambito del reddito d’impresa i costi relativi agli omaggi subiscono un trattamento differente a seconda del soggetto a cui sono diretti (lavoratore dipendente ovvero cliente e/o fornitore) e in ragione del valore unitario del singolo omaggio (superiore a 50 euro o meno).
Omaggi Distribuiti Ai Clienti/Fornitori
Se gli omaggi sono distribuiti ai clienti e/o fornitori dell’impresa il trattamento fiscale varia a seconda del fatto che siano di importo unitario inferiore o superiore a 50 euro, infatti:
Il Limite Di 50 Euro: Aspetti Da Considerare
Il limite di 50 euro di valore assume un ruolo cruciale nell’ambito del corretto inquadramento della fattispecie, tanto che, ai fini dell’individuazione del valore unitario del bene oggetto di omaggio, occorre osservare che:
Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno, dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro: in tal caso il costo di acquisto di detti beni (pari ad euro 60) deve essere trattato come spesa di rappresentanza;
Una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza, al limite di deduzione concorrerà, invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50.
Diversamente, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale ad euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale;
Omaggi Di Prestazioni Di Servizi
Quanto sopra non è applicabile alle prestazioni di servizi, in quanto la norma fa esclusivo riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” e non anche ai servizi, di conseguenza le spese relative a servizi resi soggiacciono al meccanismo di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza secondo i criteri generali previsti dall’articolo 108, comma 2, Tuir.
Omaggi Al Personale
I costi relativi agli omaggi privi di rilevanza esterna (distribuiti al personale dipendente) sono deducibili. Infatti, in questo caso non è possibile considerare tali costi tra le spese di rappresentanza, poiché difettano della finalità promozionale (hanno solo rilevanza interna all’impresa).