D.L. n. 23/2020 cd. Decreto Liquidità
L’imposta di bollo (pari a 2 euro) si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore ad euro 77, 47 che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture (di importo superiore a 77,47 euro) relative a operazioni:
Il meccanismo generale è il seguente:
Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche avviene di norma entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre. Il cd. Decreto Liquidità 2020, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, ha però modificato il calendario delle scadenze.
In particolare, nell’ipotesi in cui l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio. Nel caso in cui, invece, risulti inferiore a 250 euro l’importo complessivo dell’imposta dovuta per i primi sei mesi dell’anno, allora il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi al 20 ottobre 2020.
Nulla cambia, invece, per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.
Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. È inoltre possibile utilizzare tale versamento a compensazione di eventuali crediti.
I codici tributo relativi ai versamenti dell’imposta di bollo sono i seguenti: