Il Ravvedimento Operoso

Il soggetto che dovesse compiere delle violazioni di natura amministrativo – tributaria ha la possibilità di rimediare, al fine di ridurre l’impatto sanzionatorio.

L’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, infatti, regola l’istituto del ravvedimento operoso, stabilendo un regime premiale che consente di beneficiare di una sanzione ridotta, rispetto a quella minima applicabile dal Fisco, in relazione al ritardo con cui provvede a rimediare all’errore o alla omissione.

Nelle scritture contabili andrà recepito il comportamento, ponendo particolare attenzione alle regole di deducibilità delle sanzioni e degli interessi dovuti all’Erario.

La riduzione delle sanzioni

Come detto, l’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 prevede il seguente meccanismo di riduzione delle sanzioni applicabili, per i casi riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Individuate le misure di riduzione generalmente applicabili, si tratta di comprendere come vadano recepiti gli importi in contabilità.

Deduzione delle sanzioni e degli interessi

Normalmente, il perfezionamento del ravvedimento operoso si ottiene, oltre che con la messa in atto del comportamento omesso oppure erroneamente adempiuto, con il versamento:

  • del tributo, se dovuto;
  • degli interessi, solamente qualora il tributo si versato in ritardo;
  • della sanzione.

Pertanto, il ravvedimento è solitamente associato al versamento di un modello F24 che va recepito in contabilità considerando:

  • per gli eventuali interessi passivi, la competenza e la deducibilità;
  • per la sanzione, la deducibilità.

In relazione agli interessi passivi, bisogna rammentare che la risoluzione n. 178/2001 ha sancito la loro deducibilità secondo le regole proprie del comparto di appartenenza; quindi:

  • per i soggetti Irpef il c.d. pro rata generale;
  • per i soggetti Ires l’articolo 96 (c.d. deduzione in base al Rol).

Ovviamente, si deve ricordare che la deduzione degli interessi è subordinata al rispetto della competenza; così, se la posta viene imputata (anche in parte) in un esercizio successivo a quello cui si riferisce il ritardo, la deduzione potrà essere invocata solo provvedendo alla rettifica a favore della dichiarazione del periodo precedente (normalmente, non è operazione conveniente).

Per quanto attiene le sanzioni, invece, le stesse vanno sempre considerate come non deducibili, in quanto aventi natura afflittiva; per conseguenza, la loro deduzione – nell’ottica dell’Agenzia delle entrate – finirebbe per renderle meno efficaci.


Esempio 1

Il tardivo versamento di imposta


Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di gennaio (scadenza originaria 17 febbraio 2020); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 14 maggio 2020.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 87.

La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 15%, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/9 se si provvede al rimedio entro 90 giorni dalla originaria scadenza.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,05% annuo. Le somme dovute si conteggiano come segue:

Contabilmente, si provvederà come segue: 14-05-2020

Esempio 2 Il tardivo versamento di imposta

Si ipotizzi una ditta individuale con liquidazioni Iva mensili che doveva versare 1.000 euro di Iva in relazione al mese di novembre (scadenza originaria 16 dicembre 2019); in mancanza di fondi non ha provveduto e rimedia il 28 aprile 2020.

Il ritardo complessivo del versamento, dunque, è pari a giorni 134 (15 giorni del 2019 e 119 del 2020). La sanzione edittale per il mancato versamento è pari al 30%, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

La stessa sanzione, ai sensi delle regole sul ravvedimento operoso, è riducibile ad 1/8 se si provvede al rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Il tasso di interesse legale applicabile per il ritardo è pari allo 0,8% annuo per il 2019 e allo 0,05% annuo dal 2020.

Le somme dovute si conteggiano come segue:


Contabilmente, si provvederà come segue.

La quota degli interessi relativa al ritardo 2019 dovrà essere accantonata sul precedente esercizio (si prescinde dalla risibilità dell’importo):



Esempio 3 Tardiva presentazione dichiarazione Iva

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha presentato tardivamente la dichiarazione annuale Iva. La trasmissione, infatti, è avvenuta in data 15 maggio 2020 anziché in data 30 aprile 2020, come dovuto (si prescinde dalle proroghe da Covid-19).

L’Iva dovuta era stata regolarmente versata, quindi non si deve provvedere ad alcun pagamento a titolo di tributi, né a titolo di interesse.

Le somme dovute si conteggiano come segue:



Esempio 4 Errata deduzione di costi

La società Alfa Srl, per un disguido interno, ha erroneamente dedotto ai fini Ires un costo di 1.000 nella dichiarazione dei redditi del periodo 2018, quando una norma del Tuir bloccava questa possibilità.

Per semplicità di esposizione, si ipotizzi che (i conteggi sono indicativi e non precisi):

  • maggiori imposte dovute: 240
  • sanzioni per infedeltà della dichiarazione (90%): 216
  • sanzioni ridotte per ravvedimento operoso (riduzione a 1/8): 27
  • interessi su tardivo versamento: 1,20 (per comodità, 0,60 del 2019 e 0,60 del 2020). Contabilmente, si provvederà come segue:

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