DL n. 41/2021.
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 22/03/2021, n. 70, il DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, in vigore dal 23/03/2021 contenente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Una delle misure maggiormente attese, disciplinata dall’art. 1 di tale Decreto, riguarda il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19»”.
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:
Rientrano tra i beneficiari anche gli enti non commerciali con riferimento alle attività commerciali esercitate.
Sono esclusi dal contributo:
CONDIZIONI RICHIESTE
In particolare va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni beni / prestazioni servizi). Vanno considerate quindi tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020 (comprese fatture differite emesse a gennaio con riferimento a operazioni di dicembre), considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’ 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.
Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, “per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”, per un importo:
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo in esame può essere fruito secondo le seguenti 2 modalità alternative:
REGIME SANZIONATORIO
Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante: