Gran Bretagna fuori dall’Unione doganale UE

Dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna lascia l’Unione doganale dell’Unione Europea con il conseguente venir meno delle politiche unionali e dei relativi accordi internazionali, nonché dei quattro principi fondamentali dell’integrazione comunitaria previsti nel Trattato di Roma, ovvero la:

  • Libera circolazione delle merci;
  • Liberazione circolazione delle persone;
  • Libera prestazione dei servizi;
  • Libera circolazione dei capitali.

Tuttavia, il tanto temuto “no deal” è stato scongiurato dall’Agreement in principle definito il 24 dicembre 2020. Tale accordo contiene una serie di regole volte a disciplinare gli scambi di merci e servizi, gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali e nonché altri settori di interesse unionale.

Per quanto attiene al commercio, è evidente come, in virtù del fatto che oggi la Gran Bretagna rappresenta di fatto un Paese terzo rispetto all’UE, le operazioni di acquisto/cessione di beni e/o servizi non potranno più configurarsi come operazioni intracomunitarie, bensì:

  • CESSIONE DI BENI => CESSIONE ALL’ESPORTAZIONE,
  • ACQUISTO DI BENI => IMPORTAZIONI,
  • CESSIONE DI SERVIZI =>OPERAZIONI NON SOGGETTE,

con la necessità di assolvere tutti i relativi obblighi in tema di procedure doganali e variano anche i riferimenti normativi in materia di iva e sua applicazione in fattura.

Saranno inoltre necessarie licenze speciali per importazioni/esportazioni di merci come OGM, sostanze chimiche nonché formalità supplementari per i prodotti sottoposti ad accise.                                                                                                 

Le nuove regole sul commercio sono improntate ad un’aperta e leale concorrenza incentrata sul concetto di “origine” della merce. Infatti, contrariamente a quanto si possa immaginare, i dazi doganali sono vietati su tutte le merci originarie delle rispettive parti UE e GB, 

L’originarietà potrà essere determinata non solo in base all’origine dei materiali utilizzati, ma anche facendo riferimento ad eventuali lavorazioni sostanziali avvenute in UE o in Gran Bretagna; di ciò se ne potrà dar prova mediante un’attestazione che:

  • Viene compilata dall’esportatore del bene sulla base delle informazioni che dimostrano che il prodotto è originario;
  • Può essere resa su fattura o su qualsiasi altro documento che identifichi il prodotto;
  • È valida per 12 mesi dal rilascio.

Essa può valere sia per un’unica spedizione con più prodotti, sia per più spedizioni dello stesso prodotto. Inoltre, tutte le merci importate dovranno essere sdoganate e dovranno rispettare tutte le norme del Paese importatore, con annessi controlli sanitari e norme di sicurezza da osservare. Viene invece lasciata libertà alle parti in merito all’applicazione di misure di difesa commerciale.

Grazie a quanto disposto dall’accordo di recesso, le cessioni di beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito all’UE e viceversa rimangono soggette alle vecchie regole se avvenute prima del 31 dicembre 2020 e con arrivo successivo al 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda il trasporto stradale, invece, merita evidenziare che viene assicurata la continuità di trasporto delle merci da e verso qualsiasi punto del territorio UE/GB, a condizione che vengano soddisfatti gli standard concordati in materia di sicurezza sul lavoro.

Importanti cambiamenti si avranno inevitabilmente anche in tema di e-commerce: di fatto ora l’operatore UE dovrà ottenere un codice EORI GB e assumere una posizione IVA in UK. Ciò gli permetterà di importare le merci in UK e assoggettarle ad iva interna prima di arrivare al consumatore finale. Probabile che la medesima procedura debba essere adottata non solo nel caso di vendita diretta al consumer UK ma alle vendite tramite market place: in quest’ultimo caso la cessione interna avviene nei confronti di quest’ultimo e non direttamente al cliente.  Un altro aspetto da pianificare è la procedura di reso in quanto la merce andrà esportata da UK verso UE e reintrodotta in franchigia presso la dogana UE del fornitore con sottoposizione ai relativi controlli. La reintroduzione potrà essere resa più celere grazie all’ottenimento di un’autorizzazione, il cui rilascio è subordinato al grado di affidabilità del fornitore.

A tutto ciò si accompagnano le seguenti ulteriori novità:

Tax free: dal 1° gennaio 2021 in UK viene meno il regime di esonero per gli acquisti effettuati dai viaggiatori non stabiliti in GB e destinati ad essere trasportati nel bagaglio. 

Carnet ATA: i Carnet ATA emessi nel 2020 e ancora validi nel 2021 possono essere usati per la temporanea importazione di beni in GB.

Movimento delle persone: con il venir meno della libertà di circolazione, sarà necessario munirsi di apposito visto per rimanere in Gran Bretagna per un periodo superiore a tre mesi e per scopi diversi da quelli turistici. In quest’ultimo caso la carta d’identità valida per l’espatrio potrà essere usata fino a settembre 2021, data a decorrere dalla quale sarà necessario munirsi di passaporto.

I cittadini europei già insediati in Gran Bretagna potranno invece ottenere, a seconda dei casi, lo status di residente provvisorio (pre-settled status) o permanente (settled status).

Istruzione: la Gran Bretagna fuoriesce dal programma Erasmus, determinando maggiori costi ed oneri a carico degli studenti attualmente partecipanti tale programma o che in intendono intraprendere una vacanza studio in GB.

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