Con la fatturazione elettronica, l’imposta di bollo di €2 deve essere assolta virtualmente.
Sono esenti da bollo in modo assoluto:
Sono soggette all’imposta di bollo le seguenti operazioni:
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare la seguente specifica annotazione: “imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014”.
L’xml della fattura, invece, se il bollo è stato inserito correttamente si avrà la seguente dicitura:
Si evidenzia che tale dicitura non comporta automaticamente l’addebito dell’imposta di bollo al cliente, che eventualmente deve essere indicato come voce nel corpo della fattura con codice IVA: Escluse Art. 15, Dpr 633/72.
Termini e modalità di versamento:
L’AE rende noto attraverso l’area riservata di ciascun soggetto passivo l’ammontare dell’imposta di bollo in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite SDI. Il dato fornito non è da intendersi come un provvedimento dell’Agenzia ma solo un’indicazione dell’ammontare di imposta dovuta utilizzabile per il contribuente al fine dei propri riscontri;
“2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2522” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2523” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2524” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
“2525” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 SANZIONI”;
“2526” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 INTERESSI”.
Infine, per il IV trimestre in corso, si ricorda che la scadenza è prevista per il 20 gennaio 2021.