Dpcm 18 ottobre 2020: cosa cambia per le nostre attività

Con il Dpcm del 18 ottobre 2020 il Governo ha adottato nuove misure per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19, entrate in vigore il 19 ottobre 2020 e valide sino al 13 novembre 2020

Oltre alle novità che verranno esaminate nel prosieguo, si specifica che, in base al Decreto Legge n. 125/2020, le Regioni potranno introdurre misure maggiormente restrittive, per cui si invita a prestare particolare attenzione anche alle ordinanze regionali.

Si illustrano le principali novità distinte per settore:

  1. ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Per quanto riguarda le attività di ristorazione (ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc..), queste sono consentite:

  • dalle ore 5:00 fino alle ore 24:00 se il consumo avviene al tavolo con un numero massimo di sei persone al tavolo,
  •  fino alle ore 18:00 in caso di assenza di consumo al tavolo. 

Nulla cambia invece per:

  • la ristorazione con consegna a domicilio – sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie - , consentita fino alle ore 24:00 
  • l’attività di ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Ai nuovi orari di apertura si accompagna l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello contenente il numero massimo di persone che – sulla base dei protocolli vigenti - possono accedere contemporaneamente al locale.

Rimane invece invariato quanto segue:

  • Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti con obbligo di assicurare in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  • Consentite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Obbligo di distanza di almeno un metro tra tavoli vicini e tra i commensali non conviventi seduti allo stesso tavolo (ora ammessi in un numero massimo di sei).
  1. CONVEGNI, CERIMONIE E RIUNIONI

Ammesse le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, purché:

  • vi partecipino al massimo 30 persone;
  • il tutto si svolga nel pieno rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; 

nessun divieto esplicito per le feste presso le abitazioni private ma viene fortemente raccomandato di :

  • evitarle;
  • non ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. 

Sono invece vietate:

  • le sagre e le fiere di comunità mentre sono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazione e internazionale;
  • le attività convegnistiche o congressuali, salvo il loro svolgimento con modalità a distanza. 
  1. SCUOLA E UNIVERSITA’
  • per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua l’attività didattica ed educativa in presenza;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione della didattica, quali la didattica digitale e modulazione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni;
  •  le università che potranno organizzarsi in funzione delle relative esigenze formative.
  1. SPORT

Sono consentiti gli sport individuali e di squadra riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali. 

In questi casi il pubblico è ammesso ma:

  •  nella misura massima pari al 15% rispetto alla capienza e comunque entro il tetto massimo di 1000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso;
  •  con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e assegnazione preventiva del posto a sedere. 

Non sono ammesse invece le gare, competizioni e alle attività connesse agli sport di contatto a carattere ludico-amatoriale.  

Altre novità non indicate nei precedenti spunti sono le seguenti:

  • Attività di sale giochi, scommesse e sale bingo consentite dalle ore 08:00 alle ore 21:00;
  • Rimangono sospese le attività che hanno luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, oltre al divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto;
  • È facoltà dei sindaci di vietare la sosta nelle vie o piazze dei centri urbani, dalle ore 21:00, nelle zone in cui potrebbero crearsi assembramenti;
  • Cinema e teatri restano aperti;

Confermata all’80% la capienza dei trasporti pubblici.

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