Artt. 19 e 74, DPR n.633/72; Art. 4, DM n. 366/2000 e Risoluzione Agenzia delle Entrate 22.10.2020, n.69/E
Con la Risoluzione n.69/E del 22.10.20, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di detrarre l’Iva relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime monofase ex art.74, DPR n.633/72.
In genere, la fatturazione delle operazioni prestate dai gestori telefonici dalla vendita di qualsiasi mezzo tecnico alla fornitura di eventuali codici di acceso per usufruire dei servizi di telecomunicazione fissa, mobile e telematica, non imporrebbe l’indicazione dell’imposta separata rispetto alla prestazione.
Tuttavia, per le operazioni effettuate nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni utilizzatori finali dei servizi, l’Iva viene esposta e indicata separatamente in fattura ex. art. 19, DPR N. 633/72.
In particolare, nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, come ad esempio le ricariche telefoniche, viene riportata l’Iva al 22% con annotazione che trattasi di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/72.
Pertanto gli utilizzatori finali, per le suddette voci separatamente indicate in fattura, hanno il diritto di detrarre l’imposta se sussiste la seguente condizione:
Non essendo prevista una specifica normativa, per l’”uso promiscuo” è necessario valutare singolarmente la percentuale di inerenza e la relativa imposta detraibile 🡪 se la percentuale applicata è superiore al 50% l’importo va inserito nello specifico rigo VA5 del modello della Dichiarazione Iva annuale.