Con l’articolo 1, comma 632, Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) il Legislatore ha introdotto nuove regole per il calcolo della tassazione dell’autovettura utilizzata dal dipendente sia per esigenze aziendali che personali, differenziando la determinazione del benefit in funzione delle diverse emissioni di CO2 da parte del veicolo.
Auto in uso promiscuo al dipendente
L'auto concessa dall’azienda al dipendente in uso promiscuo rappresenta una forma di retribuzione “in natura” che si affianca a quella principale "in denaro", soggetta a tassazione quale fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) secondo le regole stabilite dall’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir.
La disciplina attuale
Secondo quanto previsto dalla richiamata previsione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, il valore imponibile del fringe benefit viene determinato assumendo una misura percentuale del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
L’attuale percentuale di tassazione pari al 30% continua ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2020 per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020.
Novità in vigore dal 1° luglio 2020
Per i veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, invece, ai fini del calcolo del fringe benefit, occorrerà considerare il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.
In particolare, la citata disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2020, prevede che l’attuale modalità di calcolo (ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), dovrà modificarsi secondo le percentuali seguenti:
Il dubbio da chiarire
Il comma 632, articolo 1, Legge di Bilancio 2020 nel definire l’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione, parla di autovetture di “nuova immatricolazione”. Non è ad oggi chiaro a quale data fare riferimento per individuare detto requisito: se al 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020) oppure dal 1° luglio 2020 (data di applicazione della nuova disciplina). È quindi auspicabile un rapido chiarimento ufficiale sul punto.
L’ulteriore “stretta” in vigore dal 1° gennaio 2021
A decorrere dal 1° gennaio 2021, inoltre, ferme restando le percentuali sopra indicate per i veicoli con emissioni di CO2 sino a 160g/km, per le ultime categorie di veicoli in precedenza elencate, ci sarà un ulteriore incremento pari a:
La palese strategia del Legislatore, quindi, appare quella di prevedere una tassazione più elevata per le auto maggiormente inquinanti, incentivando in tal modo l’acquisto di auto cosiddette “ecologiche”.
Invariate le regole di deducibilità per le imprese
Restano, infine, invariate le regole che riguardano la deducibilità da parte del datore di lavoro per i casi di autovetture concesse in uso promiscuo a dipendenti. In particolare: