Primi chiarimenti ai fini della fruizione del Credito di Imposta Vacanze

Dal 1° luglio 2020 è possibile richiedere e utilizzare il Tax Credit vacanze introdotto dall’articolo 176, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020. L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, che ha delineato l’ambito dei soggetti ammessi, i requisiti per ottenere il beneficio da parte del beneficiario, la misura del credito e le modalità di rimborso dello sconto al fornitore.  


L’ambito dei soggetti ammessi

I beneficiari del credito di imposta vacanze sono i nuclei familiari con Isee ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Per nucleo familiare si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’Isee, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il nucleo familiare ha diritto al credito una sola volta indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo che fruiscono dei servizi turistici. 

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato. 

A titolo indicativo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai seguenti codici ATECO:

  • 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel, pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze;
  • 55.20.10 Villaggi turistici;
  • 55.20.20 Ostelli della gioventù;
  • 55.20.30 Rifugi di montagna;
  • 55.20.40 Colonie marine e montane;
  • 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
  • 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence – fornitura di alloggio di breve durata presso chalet, villette e appartamenti e bungalow per vacanze o cottage senza servizi di pulizia;
  • 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole. 

Sono inclusi tra i fornitori dei servizi turistici coloro che svolgono attività alberghiera o agrituristica stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che svolgono attività alberghiera o agrituristica occasionalmente e non abitualmente, producendo redditi diversi.

In ogni caso, il fornitore del servizio turistico è tenuto ad autocertificare di essere un’impresa turistica ricettiva, un agriturismo o un bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. Tale dichiarazione viene resa dal fornitore attraverso l’apposita procedura web per la verifica dello stato di validità dell’agevolazione e per la conferma dell’applicazione dello sconto al cliente. 


L’ambito oggettivo di applicazione

Il credito di imposta vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (anche in un solo giorno che ricada in questo arco temporale). Il bonus spetta in relazione a un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento da effettuare a favore della struttura turistica fornitore del servizio.

L’agevolazione è riconosciuta alle seguenti condizioni:

  • l’importo sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale che riportino il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Nel caso in cui gli agriturismi o i bed & breakfast non siano obbligati ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l’emissione, di fattura, documento commerciale, scontrino o ricevuta fiscale (anche i fornitori che aderiscono al regime forfettario possono applicare lo sconto). 

Il componente del nucleo familiare che effettua il pagamento può non coincidere con il soggetto che intende fruire del credito di imposta vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una sezione sul proprio sito web  (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1) laddove sono indicate tutte le modalità per richiedere il codice univoco (QR code) da parte dei beneficiari.

Al momento del pagamento a favore del fornitore del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco e lo inserisce nell’apposita procedura web unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto. 

La fattura emessa dovrà prevedere l’indicazione del prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare e l’importo dello sconto applicato. Il contribuente intestatario della fattura potrà far valere la detrazione del 20% del credito di imposta vacanze in sede di predisposizione del modello Redditi PF 2021 ovvero del modello 730/2021.


Le modalità di rimborso dello sconto al fornitore

Lo sconto applicato dal fornitore verrà rimborsato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto (il codice tributo da indicare in fase di compilazione del modello è il 6915 anno 2020). 

A tale credito di imposta non si applicano le soglie massime previste per l’utilizzo dei crediti nel singolo periodo di imposta: l’unico obbligo previsto per i fornitori è la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) con l’esposizione del codice tributo 6915 nella sezione erario, importi a credito compensati (non è quindi possibile utilizzare i canali remote banking rilasciati dai singoli istituti di credito). 

È prevista la facoltà, alternativa all’utilizzo diretto del bonus in compensazione, di formalizzare la cessione del credito di imposta a favore di soggetti terzi ovvero di istituti di credito o altri intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la Piattaforma Cessione Crediti. L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le modalità con cui la struttura ricettiva può cedere il bonus nella Guida disponibile al link 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2546826/MiniBonusVacanze_Comp.pdf/c4dc787e-4702-ff96-0f3f-f133a9cf25c0


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