Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie causate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, il “Decreto Rilancio” ha previsto un credito di imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo pagati nei mesi di marzo, aprile e maggio. Successivamente il “Decreto Agosto” ha potenziato la portata del credito in esame estendendolo anche al canone relativo al mese di giugno.
Possono accedere al credito d’imposta:
Imprenditori individuali (compresi i contribuenti forfetari), sas, snc;
Spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia;
Enti non commerciali (compresi Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti);
Imprenditori ed imprese agricole.
Il beneficio è riconosciuto se i soggetti citati rispettano i seguenti requisiti:
Ricavi/compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Tale limite non rileva per: le strutture alberghiere/agrituristiche/agenzie di viaggio/tour operator/strutture termali;
Riduzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale condizione va verificata mese per mese perché il credito può spettare anche per uno solo dei mesi previsti. La riduzione non è richiesta ai soggetti che:
hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019;
a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale/sede operativa nei Comuni “colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
Il credito di imposta spetta nella misura del:
60% del canone mensiledi locazione/leasing operativo/concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività (20% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a € 5 milioni). Il credito è riconosciuto anche con riferimento all’immobile locato ad uso abitativo strumentale all’attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale;
30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse/affitto d’azienda (10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni);
50% del canone di locazione con riferimento ad un immobile utilizzato promiscuamente per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio si calcola in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per le attività ricettive stagionali il conteggio va fatto sui mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
A titolo esemplificativo si ipotizza che una srl, che non svolge attività ricettiva stagionale, abbia avuto nel 2019 ricavi complessivi inferiori a 5 milioni e abbia pagato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 un canone di locazione di € 800.
Il credito totale spettante in questo caso sarebbe quindi di € 960 (480 per marzo + 480 per aprile).
Il credito d’imposta può essere:
Utilizzato nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020;
Utilizzato in compensazione nel mod. F24 con il codice tributo 6920, solo successivamente al pagamento dei canoni;
Ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito) nel periodo 19/05/2020-31/12/2020 inviando apposita comunicazione attraverso il servizio web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.