L’articolo 1, comma 632 della Legge di Bilancio 2020, Legge 160/2019 modificando l’articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir ha rimodulato il fringe benefit per le auto aziendali concesse ad uso promiscuo ai dipendenti e agli amministratori della società.
Dal 1° luglio 2020, infatti, cambia la tassazione PER IL DIPENDENTE in base al livello di emissione di anidride carbonica con aumenti per i veicoli più inquinanti e sgravi per quelli ecologici, ibridi o elettrici.
Con la Risoluzione 14.08.2020, n.46/E, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre puntualizzato:
Il lavoratore può scegliere la modalità di tassazione del benefit: l’importo stesso, infatti, può essere trattenuto dallo stipendio anziché concorrere alla formazione della base imponibile.
Per il datore di lavoro non cambia nulla, infatti rimangono invariate le percentuali di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali.
In particolare, si conferma la percentuale di deduzione del 70% per le spese effettuate per la manutenzione, gli ammortamenti, il carburante, ecc. di un’autovettura data in uso promiscuo ad un dipendente. Si precisa che per uso promiscuo si intende l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro, ovvero 183 giorni.
In caso di assegnazione del benefit all’amministratore, invece, la deduzione dei costi è del 100% nel limite del fringe benefit tassato (al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, iva compresa), mentre l’eccedenza è deducibile al 20%.