Al via dal 1° ottobre l’utilizzo facoltativo del nuovo tracciato di fattura elettronica

Al via dal 1° ottobre l’utilizzo facoltativo del nuovo tracciato di fattura elettronica:
Art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 e Provvedimento Agenzia Entrate 28.02.2020 e 20.04.2020

E’ partito il 1 ottobre 2020 l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici iva previsti dalle specifiche tecniche 1.6.1. così come approvate dall’agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, successivamente modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Il nuovo tracciato nella sua versione 1.6, utilizzabile in via facoltativa solo fino al 31 dicembre 2020, dovrà invece essere obbligatoriamente adottato a partire dal 1° gennaio 2021 in quanto il Sistema di Interscambio accetterà solo le fatture elettroniche, le note di variazione e le autofatture predisposte con il nuovo tracciato xml. Tali previsioni, volte ad implementare l’e-fattura, rispondono in parte anche all’intento dell’Agenzia delle Entrate della messa a disposizione del contribuente delle bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Le novità introdotte dai Provvedimenti sopra richiamati interessano:
- Il “Tipo documento”;

- i dati relativi alle “Ritenute” applicate;

- i “Codici Natura Iva” da usare per le operazioni esenti e non imponibili.

Di seguito si propongono delle tabelle comparative tra la vecchia modalità e la nuova divise tra le diverse tipologie di novità:


  • Non è previsto uno specifico “Tipo di Documento” per l’acquisto di beni e servizi da un agricoltore esonerato, ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72, per il quale l’acquirente deve emettere autofattura in formato elettronico. Pertanto si indicherà:
  • nel campo “Tipo di Documento” il codice “TD01”;
  • nel campo “Soggetto Emittente” la voce “Cessionario/Committente” per segnalare l’emissione della fattura per conto dell’agricoltore;
  • Dal 01.01.2021 l’integrazione della fattura con Reverse charge interno/esterno, dovrà essere fatta esclusivamente in formato elettronico con l’utilizzo dei nuovi codici “Tipo di Documento” TD16, TD17, TD18 e TD19. Sul punto però si auspica la conferma dell’Agenzia delle Entrate;
  • L’utilizzo dei codici TD17, TD18 e TD19 dovrebbe evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”;
  • L’utilizzo del TD26 consente all’AE di effettuare la “rettifica” per la determinazione del volume d’affari;
  • In merito alla fattura di autoconsumo/cessioni gratuite senza rivalsa (es. gli omaggi), l’utilizzo del TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SdI quando il cedente/prestatore coincide con l’acquirente/committente. In tal caso i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” e la fattura con relativa imposta va annotata solo nel registro Iva vendite.


  • Tra le operazioni inquadrabili nel rigo N2.2 si rileva la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con Iva detratta al 40%;
  • Non è specificato il codice utilizzabile per le operazioni ex art.9, DPR n.633/72 relativo ai trasporti internazionali e servizi connessi;
  • Nel N6.7 rientrano i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Nuovo codice di “Modalità di pagamento”

Agli abituali codici metodo di pagamento viene aggiunto il MP23 per identificare il PagoPA

Ulteriori Specifiche tecniche

  • Eliminazione obbligo di compilazione del campo imposta di bollo (che per le fatture è sempre pari a € 2);
  • Estensione dell’arrotondamento fino a 8 decimali per esposizione sconti e maggiorazioni.


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