Con la recente Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, tramite i registratori telematici (RT), previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.
L’Agenzia rammenta che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di memorizzazione/invio dei corrispettivi fa venir meno l’obbligo di certificazione degli stessi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”, a meno che per le stesse non sia emessa una fattura, anche semplificata, di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.
Con riferimento al momento in cui scatta l’obbligo di emissione del documento commerciale, nella Circolare n. 3/E in esame l’Agenzia specifica che “la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.
In altre parole, il documento commerciale va emesso in alternativa:
Applicando tali indicazioni, nella Circolare n. 3/E sono indicate le possibili modalità di certificazione di cessioni/prestazioni, con o senza pagamento, di seguito illustrate.
CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATE AI FINI IVA
In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 l’operazione va certificata, alternativamente, mediante:
CESSIONI DI BENI NON PAGATE
In caso di cessione di beni senza il relativo pagamento, occorre:
In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una fattura immediata (ordinaria/semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.
PRESTAZIONI DI SERVIZI ULTIMATE E NON PAGATE
In caso di prestazione di servizi ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre:
In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell’ultimazione della prestazione, emettendo una fattura immediata “anticipata”.
Con riferimento alla fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), già in passato (da ultimo nella Risposta 21.1.2020, n. 8), l’Agenzia ha chiarito che, per le prestazioni di servizio, tale modalità di certificazione dell’operazione è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento. Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.
Per quanto riguarda l’invio dei dati relativi a documenti commerciali con corrispettivi non riscossi, resi o annulli, nella Circolare n. 3/E in esame è specificato che:
Infine, analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest’ultimo è emesso per certificare cessioni/prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo (quest’ultima, pertanto, va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura). Tale chiarimento interessa, in particolare, le operazioni effettuate dai forfetari.