L’emissione del documento commerciale

Con la recente Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica/trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni/prestazioni di servizi, tramite i registratori telematici (RT), previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015.


L’Agenzia rammenta che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di memorizzazione/invio dei corrispettivi fa venir meno l’obbligo di certificazione degli stessi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”, a meno che per le stesse non sia emessa una fattura, anche semplificata, di cui agli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

Il DM 7/12/2016 individua i requisiti minimi del documento commerciale. In particolare è richiesta l’indicazione: 
  • dei servizi resi;
  • del corrispettivo complessivo e di quello pagato;
  • del codice fiscale/partita IVA dell’acquirente, se quest’ultimo ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per attribuire al documento validità ai fini fiscali

Con riferimento al momento in cui scatta l’obbligo di emissione del documento commerciale, nella Circolare n. 3/E in esame l’Agenzia specifica che “la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.

In altre parole, il documento commerciale va emesso in alternativa: 

  • al momento del pagamento dell’intero corrispettivo o di un acconto;
  • alla consegna del bene/ultimazione della prestazione se anteriore al pagamento.

Applicando tali indicazioni, nella Circolare n. 3/E sono indicate le possibili modalità di certificazione di cessioni/prestazioni, con o senza pagamento, di seguito illustrate.


CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATE AI FINI IVA

 In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 l’operazione va certificata, alternativamente, mediante:

  • documento commerciale, con conseguente memorizzazione/invio dei relativi dati;
  • fattura immediata;
  • fattura differita. In tal caso il documento commerciale può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.

 

CESSIONI DI BENI NON PAGATE

 In caso di cessione di beni senza il relativo pagamento, occorre:

  • memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”;
  • al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale in quanto con la consegna/spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA. L’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

 

In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una fattura immediata (ordinaria/semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI ULTIMATE E NON PAGATE

In caso di prestazione di servizi ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre:

  • memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”;
  • al momento del pagamento è necessario generare un nuovo documento commerciale, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento. In alternativa al nuovo documento commerciale si può emettere una fattura immediata (entro 12 giorni dal pagamento).

In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell’ultimazione della prestazione, emettendo una fattura immediata “anticipata”.

 

Con riferimento alla fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), già in passato (da ultimo nella Risposta 21.1.2020, n. 8), l’Agenzia ha chiarito che, per le prestazioni di servizio, tale modalità di certificazione dell’operazione è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento. Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.

 

Per quanto riguarda l’invio dei dati relativi a documenti commerciali con corrispettivi non riscossi, resi o annulli, nella Circolare n. 3/E in esame è specificato che:

  • fino al 30/06/2020, in base alle specifiche vigenti, anche i dati dei documenti commerciali con “corrispettivo non riscosso” sono inviati all’Agenzia delle Entrate, così come quelli relativi a resi e annulli, con conseguente disallineamento tra dati inviati e dati da utilizzare per le liquidazioni periodiche IVA;
  • dall’01/7/2020, con l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche di cui al Provvedimento 20/12/2019, i dati inviati all’Agenzia delle Entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio con evidenza delle citate casistiche (importo non riscosso, reso o annullo).

Infine, analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest’ultimo è emesso per certificare cessioni/prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo (quest’ultima, pertanto, va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura). Tale chiarimento interessa, in particolare, le operazioni effettuate dai forfetari.


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