Il Decreto Sostegni proroga fino al 30 Giugno 2021 delle particolari tutele a favore dei lavoratori fragili.
Art 15. D. L. 41/2021 conferma e aggiorna l’art. 26 del D.L. 18/2020.
La misura prevista dal Decreto Sostegni riguarda l’aggiornamento delle misure previste a favore di questa categoria di lavoratori impiegati nei settori pubblici e privati.
LAVORO AGILE O INDENNITÀ
I destinatari di queste misure sono i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali che attesti una situazione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, nonché tutti i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità secondo l’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
A questi soggetti è consentito svolgere la prestazione lavorativa in smart working fino al 30 Giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione purché ricompresa dalla stessa categoria o area di inquadramento, come previsto dai contratti collettivi vigenti.
In caso di impossibilità a svolgere il lavoro agile, il periodo di assenza dal lavoro deve essere paragonato al ricovero ospedaliero con relativo trattamento economico.
Questa misura viene riconosciuta per tutto il periodo relativo all’emergenza, compreso il periodo dal 16 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 (periodo che risultava privo di tutela).
Tale assenza deve essere necessariamente attestata dalle autorità sanitarie competenti.
Tali giorni di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto, né intaccano l’indennità di accompagnamento percepita dal lavoratore disabile grave. Inoltre, viene confermato il divieto a monetizzare eventuali ferie non fruite a causa di tali assenze dal lavoro.