L’adozione di un MOG 231 può garantire la continuazione dell’esistenza dell’ente.

Nella tradizione penalistica italiana per lungo tempo si è sostenuto che societas delinquere non potest. Tuttavia, il d.lgs. n. 231/2001 ha introdotto una formula di responsabilità a carico degli enti per “illeciti amministrativi derivanti da reato”, estendendo così anche agli enti l’applicabilità di alcuni principi di matrice penalistica: in particolare, quelli di legalità, di tassatività e di irretroattività. Relativamente all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, l’art. 1 del decreto ricomprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Vengono invece esclusi: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

Quanto ai criteri di imputazione per la responsabilità degli enti, è possibile distinguere tra criteri oggettivi e soggettivi. Il criterio oggettivo consiste nella necessità che il soggetto abbia agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente, rivestendo al suo interno una determinata posizione formale. Nello specifico, il reato deve essere commesso da soggetti in posizione apicale (ossia con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa autonoma funzionalmente; dirigenti di fatto; persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati) oppure da loro sottoposti (per le azioni di questi scatta la responsabilità solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di soggetti con poteri di gestione).  Secondo il criterio soggettivo, invece, è necessaria la colpevolezza dell’ente desunta dalla mancata adozione di modelli di organizzazione e nell’omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti (c.d. colpa di organizzazione).

Gli strumenti punitivi previsti dal d.lgs. 231/2001 sono: le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza della condanna. Con particolare riferimento alle sanzioni interdittive, il decreto prevede tutta una serie di previsioni volte a paralizzare l’attività dell’ente: l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto, anche temporaneo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni o servizi. Per ovviare all’inflizione delle suddette sanzioni, assume un ruolo determinante l’adozione di adeguati modelli di organizzazione. I modelli di organizzazione, infatti, integrano uno strumento di prevenzione ed assumono un rilievo centrale nell’ambito dell’intera disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001, in quanto fungono da criterio di esclusione della responsabilità dell’ente. È bene segnalare che con la L. n. 170/2017 il contenuto dei modelli organizzativi si è arricchito, in funzione della tutela di coloro che, intranei all’ente, segnalino comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie funzioni (c.d. whistleblowing). Vengono inoltre espressamente vietati atti ritrosivi o discriminatori nei confronti del segnalante, collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

La norma di riferimento in tal senso è l’articolo 17, D.Lgs. n. 231/2001, il quale prevede che, ferme le sanzioni pecuniare, le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente (i) ha risarcito integralmente il danno, ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; (ii) ha adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; (iii) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In conclusione, l’adozione di un modello organizzativo 231 non solo riduce il pericolo per l’ente di incorrere in pesanti sanzioni ma, nel caso in cui risultino applicabili sanzioni interdittive, garantisce la continuazione dell’esistenza stessa dell’ente.


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