Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63
CONGEDO COVID-19 PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI
La circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021 fornisce indicazioni in tema di fruizione del Congedo 2021 per i genitori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14 o con disabilità grave, introdotto dal Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30.
Nel messaggio n. 1276, l’Inps delineava le prime indicazioni relative ai congedi per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
Destinatari
Il congedo può essere chiesto, non gli stessi giorni, da genitori di figli con età inferiori ai 14 anni.
Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione o indennità. La fruizione di quest’ultimo deve avvenire presentando domanda ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Requisiti per la fruizione del congedo
Il genitore che richiede la fruizione del congedo, deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere senza la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile.
Il figlio deve essere minore di 14 anni e convivente per tutta la durata della fruizione del congedo. Inoltre, devono sussistere una delle seguenti condizioni:
I requisiti del limite di età e convivenza, non sono applicati in caso di figli disabili, la cui disabilità è attestata ai sensi della l. n. 104/92.
Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l’INPS ha chiarito che il congedo, per genitori di figli inferiori a 14 anni, è indennizzato al 50% della retribuzione ed è coperto da contribuzione figurativa; mentre, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, non è prevista né la corresponsione della retribuzione né il riconoscimento di contribuzione figurativa.
Durata del congedo
Il congedo può essere fruito per periodi coincidenti, in tutto o in parte, alla quarantena da contatto, periodo di infezione da Covid-19, chiusura dei centri diurni assistenziali o sospensione dell’attività didattica in presenza nel periodo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
I congedi parentali fruiti dal 1° gennaio 2021 fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti presentando domanda telematica del nuovo congedo non appena l’Inps adeguerà le procedure informatiche.
Nell’attesa di tale aggiornamento, sarà comunque possibile fruire del congedo dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente con apposita domanda telematica all’Inps.